Ordinanza 494/1988 (ECLI:IT:COST:1988:494)
Massima numero 9074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  20/04/1988;  Decisione del  20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 494/88. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE P.T. - PERSONALE - TRATTAMENTO ECONOMICO INIZIA- LE - ATTRIBUZIONE DI STIPENDIO DELLA CATEGORIA INFERIORE A QUELLA D'INQUADRAMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata in quanto non sono stati dedotti nuovi motivi che possano indurre a discostarsi da precedente decisione concernente casi analoghi, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e 41, L. 3 aprile 1979, n. 101, denunziati - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. - nella parte in cui dispongono per talune categorie di lavoratori di aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, l'attribuzione di uno stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella d'inquadramento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte