Ordinanza 495/1988 (ECLI:IT:COST:1988:495)
Massima numero 9077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
20/04/1988; Decisione del
20/04/1988
Deposito del 27/04/1988; Pubblicazione in G. U. 04/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 495/88. AMBIENTE (TUTELA DELL') - ELEMENTI DI CONOSCENZA DELLA STRUTTURA GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO NAZIONALE - ACQUISIZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO GEOLOGICO DEL MINISTERO PER L'AMBIENTE - MODALITA' - DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 495/88. AMBIENTE (TUTELA DELL') - ELEMENTI DI CONOSCENZA DELLA STRUTTURA GEOLOGICA DEL SOTTOSUOLO NAZIONALE - ACQUISIZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO GEOLOGICO DEL MINISTERO PER L'AMBIENTE - MODALITA' - DISCIPLINA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale e le attivita' inerenti alla assunzione di esse da parte dello Stato, non sono per loro natura invasive delle competenze regionali. Al riguardo, gli obblighi imposti dalla L.n. 464 del 1984, perseguono esclusivamente la finalita' di acquisire conoscenze, da parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo nazionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, L. 4 agosto 1984 n. 464, denunziati - per violazione degli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione - in quanto impongono obblighi di informazione al Servizio geologico del Ministero per l'Ambiente relativamente all'effettuazione di studi e indagini a mezzo di scavi geologici ed attribuiscono allo stesso Servizio il potere di effettuare sopralluoghi e richiedere documentazioni). - cfr. S.nn. 50/1968, 208/1971, 210 e 617/1987, 359/1985, 201/1987.
Le informazioni sullo stato del territorio rappresentano uno strumento indispensabile per l'esercizio dei poteri spettanti allo Stato sia in materia di protezione civile che di tutela ambientale e le attivita' inerenti alla assunzione di esse da parte dello Stato, non sono per loro natura invasive delle competenze regionali. Al riguardo, gli obblighi imposti dalla L.n. 464 del 1984, perseguono esclusivamente la finalita' di acquisire conoscenze, da parte dell'Amministrazione statale, sulla struttura del sottosuolo nazionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, L. 4 agosto 1984 n. 464, denunziati - per violazione degli artt. 8, nn. 1), 14), 17), 24); 9, n. 9); 14 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, e delle relative norme di attuazione - in quanto impongono obblighi di informazione al Servizio geologico del Ministero per l'Ambiente relativamente all'effettuazione di studi e indagini a mezzo di scavi geologici ed attribuiscono allo stesso Servizio il potere di effettuare sopralluoghi e richiedere documentazioni). - cfr. S.nn. 50/1968, 208/1971, 210 e 617/1987, 359/1985, 201/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte