Telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni elettroniche - Determinazione dei diritti amministrativi a favore dell'amministrazione - Criteri - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, buon andamento, imparzialità della pubblica amministrazione, nonché dei principi informatori e delle prescrizioni comunitarie in materia - Carenza di giurisdizione del giudice rimettente - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di giurisdizione del rimettente, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma, seconda sezione civile, in riferimento agli artt. 3 e 97, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione ai considerando n. 30 e n. 31 e all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, e altresì in relazione agli artt. 106, par. 2, 288 e 291 TFUE, all'art. 1 del Protocollo n. 26 allegato al TFUE, e agli artt. 20 e 21 CDFUE - dell'art. 34 del d.lgs. n. 259 del 2003, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 1) e n. 2), della legge n. 115 del 2015, e dell'art. 1, comma 1, dell'Allegato n. 10 al medesimo decreto legislativo, nella formulazione originaria e in quella risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 6, comma 4, lett. a), b) e c), del d.l. n. 145 del 2013, conv., con modif., nella legge n. 9 del 2014, e dall'art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), della legge n. 115 del 2015, che stabiliscono i criteri di determinazione dei diritti amministrativi a favore dell'amministrazione imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. L'ordinanza di rimessione è stata sollevata dal giudice ordinario nell'ambito di una controversia avente ad oggetto i diritti amministrativi riconducibili ad una materia che l'art. 133, comma 1, lett. m), cod. proc. amm., devolve alla giurisdizione amministrativa esclusiva, la quale attrae anche le controversie che investono i diritti soggettivi. Inoltre, non ogni controversia relativa a norme di cui si lamenti il contrasto con previsioni di diritto dell'Unione europea prive di efficacia diretta deve, in quanto tale, ascriversi alla giurisdizione ordinaria. (Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2016, n. 191 del 2006 e n. 204 del 2004).
Per consolidata giurisprudenza costituzionale, il difetto di giurisdizione del giudice a quo determina l'inammissibilità della questione, ove esso sia rilevabile ictu oculi. (Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 168 del 2020, n. 28 del 2019, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016 e n. 106 del 2013; ordinanza n. 318 del 2013).