Sentenza 501/1988 (ECLI:IT:COST:1988:501)
Massima numero 9086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  21/04/1988;  Decisione del  21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 501/88. PENSIONI - MAGISTRATI IN GENERE, AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO ANTERIORMENTE AL 1^ LUGLIO 1983 - RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI SULLA BASE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO INTRODOTTO DALLA LEGGE N. 425 DEL 1984 - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE, A DECORRERE DAL 1^ GENNAIO 1988.

Testo
In base alla giurisprudenza costituzionale, la pensione deve intendersi come retribuzione differita, e cio' implica l'esigenza di costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni dei lavoratori in servizio attivo. Consegue che la legge n. 141 del 1985 - la quale ha stabilito, a fini perequativi, rivalutazioni percentuali delle pensioni pregresse dei pubblici dipendenti, incluse quelle dei magistrati - avrebbe dovuto adeguare le pensioni di questi ultimi alla nuova struttura retributiva (con annesso "beneficio") introdotta dalla precedente legge n. 425 del 1984 per i magistrati in servizio al 1^ luglio 1983. Peraltro, poiche' la suddetta legge n. 141 ha esaurito la sua funzione riequilibratrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della pronuncia di parziale incostituzionalita' della medesima decorrono dal 1^ gennaio 1978. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - gli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985 n. 141, nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonche' dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1^ luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dalla data del 1^ gennaio 1988. - S.nn. 124/1968, 26/1980, 173/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte