Sentenza 502/1988 (ECLI:IT:COST:1988:502)
Massima numero 9095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  21/04/1988;  Decisione del  21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9096


Titolo
SENT. 502/88 A. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - VEDOVA DI DIPENDENTE STATALE SPOSATOSI DOPO IL COLLOCAMENTO A RIPOSO E DOPO IL 65^ ANNO D'ETA' - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO - DIFFERENZA DI ETA' FRA I CONIUGI NON SUPERIORE A 25 ANNI - DEROGA IN CASO DI MATRIMONIO CELEBRATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1975 - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
I requisiti che limitano l'accesso alla pensione di reversibilita' da parte della vedova di pensionato sposatosi tardivamente (e, cioe', dopo la cessazione dal servizio e dopo il raggiungimento del 65^ anno d'eta'), non trovano giustificazione di sorta nel caso in cui l'instaurazione di un rapporto di coniugio sia rimasta impedita a causa dell'indissolubilita' - anteriormente alla L. n. 898 del 1970 - di preesistente vincolo matrimoniale. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 81, comma terzo, d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (recante norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni. - S.n. 139/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte