Sentenza 502/1988 (ECLI:IT:COST:1988:502)
Massima numero 9096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
9095
Titolo
SENT. 502/88 B. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - VEDOVA DI PENSIONATO DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO, SPOSATOSI DOPO IL COLLOCAMENTO A RIPOSO E DOPO IL 65^ ANNO D'ETA' - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO - DIFFERENZA DI ETA' FRA I CONIUGI NON SUPERIORE A 25 ANNI - DEROGA IN CASO DI MATRIMONIO CELEBRATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1975 - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE .
SENT. 502/88 B. PENSIONI - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' - VEDOVA DI PENSIONATO DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO, SPOSATOSI DOPO IL COLLOCAMENTO A RIPOSO E DOPO IL 65^ ANNO D'ETA' - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO - DIFFERENZA DI ETA' FRA I CONIUGI NON SUPERIORE A 25 ANNI - DEROGA IN CASO DI MATRIMONIO CELEBRATO ENTRO IL 31 DICEMBRE 1975 - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE .
Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale conseguenziale dell'art. 6, comma secondo, L. 22 novembre 1962 n. 1646 (concernente le pensioni erogate dagli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni. - cfr. massima precedente; v. anche S.n. 15/1980 (per effetto della quale, la differenza di eta' prescritta dall'art. 6 Cost. risulta elevata da venti a venticinque anni).
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale conseguenziale dell'art. 6, comma secondo, L. 22 novembre 1962 n. 1646 (concernente le pensioni erogate dagli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) nella parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni. - cfr. massima precedente; v. anche S.n. 15/1980 (per effetto della quale, la differenza di eta' prescritta dall'art. 6 Cost. risulta elevata da venti a venticinque anni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 27
Altri parametri e norme interposte