Decreto-legge - Adozione dei d.l. n. 6, n. 19, n. 83 e n. 125 del 2020, e relative leggi di conversione, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Conseguente adozione dei d.P.C.m. contenenti disposizioni attuative dei suddetti decreti-legge - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio e come rappresentante del Governo - Lamentata lesione di diritti fondamentali mediante violazione dei principi in tema di delega legislativa e decretazione d'urgenza - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Governo l'adozione degli atti oggetto del ricorso - Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dei decreti-legge e delle relative leggi di conversione - Difetto di legittimazione attiva del singolo parlamentare - Inammissibilità del conflitto.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di rappresentante del Governo, in relazione a tutti i d.P.C.m. adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella parte in cui costituiscono esercizio della funzione legislativa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in contrasto con le norme sulla produzione legislativa di cui agli artt. 76 e 77 Cost., con richiesta di sollevare d'ufficio questione di costituzionalità di quattro decreti-legge e delle relative leggi di conversione, che hanno attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri un potere di emergenza e di deroga a tutti i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Dalla stessa prospettazione contenuta nel ricorso, non risulta che, nell'ambito della Camera di appartenenza, al ricorrente sia stato interdetto l'esercizio delle sue prerogative, essendo emerso come non sia mancato il confronto parlamentare e come i deputati abbiano avuto la possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali, nel corso dei «passaggi parlamentari», principalmente in sede di conversione in legge dei decreti-legge. Inoltre, la lamentata distorsione degli istituti relativi alla produzione legislativa sarebbe semmai idonea a menomare, in ipotesi, le attribuzioni dell'intera Camera cui appartiene il deputato ricorrente, posto che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, ed è pertanto la Camera di appartenenza, e non il singolo parlamentare, legittimata a valutare l'opportunità di reagire avverso le supposte violazioni. (Precedenti citati: ordinanze n. 129 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019, n. 181 del 2018 e n. 163 del 2018).
La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto e, in particolare, tale legittimazione deve fondarsi sull'allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 17 del 2019).