Sentenza 503/1988 (ECLI:IT:COST:1988:503)
Massima numero 9110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 503/1988. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO DERIVANTE DA PERIODI CONTRIBUTIVI IN ITALIA E ALL'ESTERO - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI TITOLARITA' DI ALTRO TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 503/1988. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO DERIVANTE DA PERIODI CONTRIBUTIVI IN ITALIA E ALL'ESTERO - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI TITOLARITA' DI ALTRO TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Alla stregua delle reiterate declaratorie di incostituzionalita' intese a far venir meno - sino all'entrata in vigore dell'art. 6, d.l. n. 463 del 1983, come convertito nella l. 11 novembre 1983 n. 683 - il divieto di integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni, deve affermarsi l'illegittimita' costituzionale della norma che esclude l'integrazione al minimo della pensione maturata per effetto della contribuzione relativa a periodi di attivita' lavorativa svolta in Italia ed all'estero allorche' il beneficiario sia titolare di altro trattamento di pensione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, ultimo comma, L. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone "non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed". - da ultimo, S.n. 184/1988.
Alla stregua delle reiterate declaratorie di incostituzionalita' intese a far venir meno - sino all'entrata in vigore dell'art. 6, d.l. n. 463 del 1983, come convertito nella l. 11 novembre 1983 n. 683 - il divieto di integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni, deve affermarsi l'illegittimita' costituzionale della norma che esclude l'integrazione al minimo della pensione maturata per effetto della contribuzione relativa a periodi di attivita' lavorativa svolta in Italia ed all'estero allorche' il beneficiario sia titolare di altro trattamento di pensione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, ultimo comma, L. 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui, nell'ultima proposizione, dispone "non spetta ai titolari di altro trattamento di pensione ed". - da ultimo, S.n. 184/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte