Sentenza 504/1988 (ECLI:IT:COST:1988:504)
Massima numero 9222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  21/04/1988;  Decisione del  21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9219  9221


Titolo
SENT. 504/88 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE SCOLASTICO - DIPENDENTI COLLOCATI IN QUIESCENZA TRA IL 1^ GIUGNO 1977 ED IL 1^ APRILE 1979 - VALUTAZIONE INTEGRALE DELL'ANZIANITA' PREGRESSA AI FINI DELLA RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
La norma che attribuisce retroattivamente ai soli dipendenti scolastici cessati dal servizio dopo il 1^ aprile 1979 il beneficio della valutazione integrale dell'anzianita' di servizio ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, opera una discriminazione irrazionale all'interno dell'insieme omogeneo del personale inquadrato nel nuovo assetto retributivo-funzionale introdotto dalla l. n. 312 del 1980, in quanto la data (1^ aprile 1979) di decorrenza degli effetti economici di tale inquadramento non impedisce - ai fini del trattamento di quiescenza - di risalire alla data (1^ giugno 1977) di decorrenza degli effetti giuridici. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 8 del d.l. 28 maggio 1981 n. 255 - come modificato dalla legge di conversione 24 luglio 1981 n. 391 - nella parte in cui non prevede l'estensione ai dipendenti della scuola collocati in quiescenza nel periodo tra il 1^ giugno 1977 ed il 1^ aprile 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte