Sentenza 505/1988 (ECLI:IT:COST:1988:505)
Massima numero 9111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
9112
Titolo
SENT. 505/1988 A. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - MASO CHIUSO - TRASFERIMENTO COATTIVO INFRADECENNALE - DIVISIONE SUPPLETORIA DELLA MASSA EREDITARIA - OBBLIGAZIONE DELL'ASSUNTORE VERSO I COEREDI - CONFERIMENTO ALLA MASSA EREDITARIA DELL'ECCEDENZA DEL RICAVO DALLA VENDITA SUL PREZZO DI ASSUNZIONE (PREVIA DEDUZIONE DELLE SPESE INERENTI ALL'ASSUNZIONE E DEL VALORE DELLE MIGLIORIE) - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 505/1988 A. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - MASO CHIUSO - TRASFERIMENTO COATTIVO INFRADECENNALE - DIVISIONE SUPPLETORIA DELLA MASSA EREDITARIA - OBBLIGAZIONE DELL'ASSUNTORE VERSO I COEREDI - CONFERIMENTO ALLA MASSA EREDITARIA DELL'ECCEDENZA DEL RICAVO DALLA VENDITA SUL PREZZO DI ASSUNZIONE (PREVIA DEDUZIONE DELLE SPESE INERENTI ALL'ASSUNZIONE E DEL VALORE DELLE MIGLIORIE) - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
La norma che, in caso di alienazione infradecennale del maso chiuso, subordina le pretese degli altri coeredi verso l'assuntore alla volontarieta' della vendita, non corrisponde - nell'attuale contesto sociologico di declino della grande famiglia - alla sua originaria funzione di deterrente ad operazioni speculative dell'assuntore, potendo anzi tradursi in incentivo ad una conduzione negligente o fraudolenta del maso, finalizzata alla vendita forzata da cui lucrare un consistente residuo attivo sottratto alle pretese dei coeredi. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 42 e 44) - l'art. 30, L. prov. Bolzano 29 marzo 1954 n. 1, nella parte in cui non prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato, l'assuntore e' tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso.
La norma che, in caso di alienazione infradecennale del maso chiuso, subordina le pretese degli altri coeredi verso l'assuntore alla volontarieta' della vendita, non corrisponde - nell'attuale contesto sociologico di declino della grande famiglia - alla sua originaria funzione di deterrente ad operazioni speculative dell'assuntore, potendo anzi tradursi in incentivo ad una conduzione negligente o fraudolenta del maso, finalizzata alla vendita forzata da cui lucrare un consistente residuo attivo sottratto alle pretese dei coeredi. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbite le censure riferite agli artt. 42 e 44) - l'art. 30, L. prov. Bolzano 29 marzo 1954 n. 1, nella parte in cui non prevede che pure in caso di trasferimento coattivo del maso chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il termine ivi contemplato, l'assuntore e' tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria, l'eccedenza del ricavo dalla vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione, previa deduzione di eventuali spese inerenti all'assunzione e del valore delle migliorie apportate al maso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte