Sentenza 505/1988 (ECLI:IT:COST:1988:505)
Massima numero 9112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
9111
Titolo
SENT. 505/88 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - MASO CHIUSO - VENDITA INFRADECENNALE - DIVISIONE SUPPLETORIA DELLA MASSA EREDITARIA - CALCOLO DELL'ECCEDENZA DEL RICAVO DELL'ALIENAZIONE - PREZZO DI ASSUNZIONE - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 505/88 B. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - MASO CHIUSO - VENDITA INFRADECENNALE - DIVISIONE SUPPLETORIA DELLA MASSA EREDITARIA - CALCOLO DELL'ECCEDENZA DEL RICAVO DELL'ALIENAZIONE - PREZZO DI ASSUNZIONE - RIVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il maso chiuso forma oggetto di una successione (anomala) a titolo particolare (cd. assunzione del maso) ed, in luogo di esso ricade nella dividenda massa ereditaria il valore del reddito del maso, sotto forma di obbligazione pecuniaria dell'assuntore. Conseguentemente - ai fini del supplemento di divisione previsto, in caso di alienazione infradecennale del maso, dall'art. 30, L.prov. Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 - la restituzione del prezzo di assunzione alla massa ereditaria, cui sono tenuti i coeredi mediante imputazione alle rispettive quote, e' obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delll'art. 30 cit., nella parte in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione). - S.n. 107/1981 (circa l'applicazione del principio nominalistico alla collazione di denaro donato, e quindi anche all'imputazione di debiti pecuniari tra coeredi).
Il maso chiuso forma oggetto di una successione (anomala) a titolo particolare (cd. assunzione del maso) ed, in luogo di esso ricade nella dividenda massa ereditaria il valore del reddito del maso, sotto forma di obbligazione pecuniaria dell'assuntore. Conseguentemente - ai fini del supplemento di divisione previsto, in caso di alienazione infradecennale del maso, dall'art. 30, L.prov. Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 - la restituzione del prezzo di assunzione alla massa ereditaria, cui sono tenuti i coeredi mediante imputazione alle rispettive quote, e' obbligazione di valuta, soggetta al principio nominalistico. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale delll'art. 30 cit., nella parte in cui non prevede la rivalutazione monetaria del prezzo di assunzione del maso ai fini del calcolo dell'eccedenza del ricavo dall'alienazione). - S.n. 107/1981 (circa l'applicazione del principio nominalistico alla collazione di denaro donato, e quindi anche all'imputazione di debiti pecuniari tra coeredi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte