Sentenza 506/1988 (ECLI:IT:COST:1988:506)
Massima numero 9115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 506/88. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - AZIONI RAI APPARTENENTI A SOGGETTI PRIVATI - TRASFERIMENTO DI DIRITTO ALL'IRI DAL 1^ DICEMBRE 1974 - INDENNIZZO - COMMISURAZIONE AL VALORE RISULTANTE DAL BILANCIO DI ESERCIZIO RELATIVO ALL'ANNO 1973 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 506/88. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - AZIONI RAI APPARTENENTI A SOGGETTI PRIVATI - TRASFERIMENTO DI DIRITTO ALL'IRI DAL 1^ DICEMBRE 1974 - INDENNIZZO - COMMISURAZIONE AL VALORE RISULTANTE DAL BILANCIO DI ESERCIZIO RELATIVO ALL'ANNO 1973 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale concernente la congruita' dei criteri di determinazione dell'indennizzo per il trasferimento di diritto all'IRI delle azioni RAI appartenenti a soggetti privati e' inammissibile, in quanto il giudice 'a quo' ha omesso di respingere preventivamente la domanda principale dell'attore, volta a contestare la regolare applicazione di quei criteri nel caso concreto, sicche' la questione si presenta, in punto di rilevanza, meramente eventuale, non essendo la motivazione dell'ordinanza di rimessione sufficiente a dimostrare l'"attuale" incidenza della questione sugli sviluppi del processo 'a quo'. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terzo, Cost., e relativa all'art. 47, comma secondo, L. 17 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui commisura il suddetto indennizzo al bilancio di esercizio RAI relativo al 1973; bilancio che, nel giudizio 'a quo', formava, peraltro, oggetto di domanda principale di nullita'). - S.n. 300/1983; O. nn. 142/1985, 597/1987, 26/1988.
La questione di legittimita' costituzionale concernente la congruita' dei criteri di determinazione dell'indennizzo per il trasferimento di diritto all'IRI delle azioni RAI appartenenti a soggetti privati e' inammissibile, in quanto il giudice 'a quo' ha omesso di respingere preventivamente la domanda principale dell'attore, volta a contestare la regolare applicazione di quei criteri nel caso concreto, sicche' la questione si presenta, in punto di rilevanza, meramente eventuale, non essendo la motivazione dell'ordinanza di rimessione sufficiente a dimostrare l'"attuale" incidenza della questione sugli sviluppi del processo 'a quo'. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma terzo, Cost., e relativa all'art. 47, comma secondo, L. 17 aprile 1975 n. 103, nella parte in cui commisura il suddetto indennizzo al bilancio di esercizio RAI relativo al 1973; bilancio che, nel giudizio 'a quo', formava, peraltro, oggetto di domanda principale di nullita'). - S.n. 300/1983; O. nn. 142/1985, 597/1987, 26/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte