Sentenza 508/1988 (ECLI:IT:COST:1988:508)
Massima numero 9097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  21/04/1988;  Decisione del  21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 508/88. PROFESSIONI - CONSULENTE DEL LAVORO - SOGGETTI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MA NON ISCRITTI ALL'ALBO ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 12 DEL 1979 - DIRITTO ALL'ISCRIZIONE NEL NUOVO ALBO PROFESSIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 40 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, consentendo l'iscrizione al nuovo albo dei consulenti del lavoro da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, avevano in corso di espletamento la prova di idoneita' disciplinata dalla L.n. 1081 del 1964, costituisce norma derogatoria - come tale non estensibile - intesa a tutelare la legittima aspettativa al regolare esito di procedimenti amministrativi pendenti. Diversa e' invece - e, percio', non meritevole di eguale tutela - la posizione di coloro che, pur avendo gia' superato la medesima prova di idoneita', avevano trascurato di iscriversi al vecchio albo; sicche' la censurata pretermissione di questi ultimi dalla possibilita' di iscrizione nell'albo nuovo non integra un'irragionevole disparita' di trattamento ne' un'arbitraria limitazione dei diritti garantiti dagli artt. 4 e 35 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4 e 35, comma primo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35  co. 1

Altri parametri e norme interposte