Sentenza 509/1988 (ECLI:IT:COST:1988:509)
Massima numero 9099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 509/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PARTECIPANTI ALLE OPERAZIONI DI POLIZIA COLONIALE NEI TERRITORI DELL'EX AFRICA ITALIANA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 509/88. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - PARTECIPANTI ALLE OPERAZIONI DI POLIZIA COLONIALE NEI TERRITORI DELL'EX AFRICA ITALIANA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non puo' ritenersi irragionevole che la legge riconosca i cd. benefici combattentistici ai partecipanti alle operazioni belliche contro l'Etiopia avvenute nel periodo 3 ottobre 1935 - 5 maggio 1936 e non li estenda ai partecipanti alle successive operazioni di polizia coloniale nei territori dell'ex Africa orientale italiana. Alle operazioni belliche non possono, infatti, assimilarsi quelle di polizia coloniale,intese alla reintegrazione e al mantenimento dell'ordine pubblico interno in territorio soggetto alla sovranita' dello Stato e non dirette contro uno Stato straniero; ne' e' sindacabile il giudizio prettamente politico che indusse il legislatore del tempo a considerare lo stato di guerra limitato al suddetto periodo ed a qualificare come operazioni di grande polizia coloniale quelle svolte successivamente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, R.D.L. 2 giugno 1936 n. 1172 - convertito nella legge 26 dicembre 1936 n. 2439 - posto in relazione con l'art. 1, R.D. 10 maggio 1938 n. 627).
Non puo' ritenersi irragionevole che la legge riconosca i cd. benefici combattentistici ai partecipanti alle operazioni belliche contro l'Etiopia avvenute nel periodo 3 ottobre 1935 - 5 maggio 1936 e non li estenda ai partecipanti alle successive operazioni di polizia coloniale nei territori dell'ex Africa orientale italiana. Alle operazioni belliche non possono, infatti, assimilarsi quelle di polizia coloniale,intese alla reintegrazione e al mantenimento dell'ordine pubblico interno in territorio soggetto alla sovranita' dello Stato e non dirette contro uno Stato straniero; ne' e' sindacabile il giudizio prettamente politico che indusse il legislatore del tempo a considerare lo stato di guerra limitato al suddetto periodo ed a qualificare come operazioni di grande polizia coloniale quelle svolte successivamente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, R.D.L. 2 giugno 1936 n. 1172 - convertito nella legge 26 dicembre 1936 n. 2439 - posto in relazione con l'art. 1, R.D. 10 maggio 1938 n. 627).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte