Sentenza 513/1988 (ECLI:IT:COST:1988:513)
Massima numero 9107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 11/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 513/88. REGIONE LOMBARDIA - MISURE DI SALVAGUARDIA BOSCHIVA - DIVIETO ASSOLUTO DI EDIFICAZIONE - ADOZIONE DELLA MISURA AL DI FUORI DI STRUMENTI URBANISTICI PROGRAMMATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 513/88. REGIONE LOMBARDIA - MISURE DI SALVAGUARDIA BOSCHIVA - DIVIETO ASSOLUTO DI EDIFICAZIONE - ADOZIONE DELLA MISURA AL DI FUORI DI STRUMENTI URBANISTICI PROGRAMMATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il divieto assoluto di edificazione - quale misura di salvaguardia boschiva - puo' essere legittimamente imposto da una legge regionale al di fuori di atti programmatori specifici e non comporta disparita' ne' rispetto ad altri beni regionali ne' rispetto alla disciplina di altre regioni, giustificandosi plausibili e razionali trattamenti normativi diversi per proprieta' oggettivamente diverse, tanto piu' se insistenti in regioni orograficamente e idrogeologicamente dissimili. La normativa puo' anche subire ulteriori proroghe a breve, a condizione che le esigenze di strumentazione abbiano a ricevere graduale e tuttavia sollecita realizzazione. Non sussiste infine, una violazione della tutela giurisdizionale delle "situazioni soggettive del singolo", in quanto l'ordinamento consente lo strumento normativo quale modalita' di attuazione immediata e contingente delle misure di salvaguardia, restando pero' connessa, in ogni caso, ai successivi adempimenti urbanistici, l'esplicazione delle forme di tutela costituzionalmente garantite. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, secondo comma, 43, primo, terzo, quarto comma, legge Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51 e successive norme di proroga, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 101, 113 e 117 Cost.). - cfr. S.n. 83 e 239/1982.
Il divieto assoluto di edificazione - quale misura di salvaguardia boschiva - puo' essere legittimamente imposto da una legge regionale al di fuori di atti programmatori specifici e non comporta disparita' ne' rispetto ad altri beni regionali ne' rispetto alla disciplina di altre regioni, giustificandosi plausibili e razionali trattamenti normativi diversi per proprieta' oggettivamente diverse, tanto piu' se insistenti in regioni orograficamente e idrogeologicamente dissimili. La normativa puo' anche subire ulteriori proroghe a breve, a condizione che le esigenze di strumentazione abbiano a ricevere graduale e tuttavia sollecita realizzazione. Non sussiste infine, una violazione della tutela giurisdizionale delle "situazioni soggettive del singolo", in quanto l'ordinamento consente lo strumento normativo quale modalita' di attuazione immediata e contingente delle misure di salvaguardia, restando pero' connessa, in ogni caso, ai successivi adempimenti urbanistici, l'esplicazione delle forme di tutela costituzionalmente garantite. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, secondo comma, 43, primo, terzo, quarto comma, legge Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51 e successive norme di proroga, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 101, 113 e 117 Cost.). - cfr. S.n. 83 e 239/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte