Ordinanza 516/1988 (ECLI:IT:COST:1988:516)
Massima numero 9102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 516/88. PROCESSO PENALE - TESTIMONIANZA - PERSONA GIA' IMPUTATA IN REATO CONNESSO, MA PROSCIOLTA PER UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - TESTIMONIANZA IN GIUDIZIO CONNESSO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 516/88. PROCESSO PENALE - TESTIMONIANZA - PERSONA GIA' IMPUTATA IN REATO CONNESSO, MA PROSCIOLTA PER UNA CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - TESTIMONIANZA IN GIUDIZIO CONNESSO - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza con precedenti sentenze, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 348, terzo comma, cod.proc.pen., denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - "per la parte in cui non consente alla persona gia' imputata in reato connesso (ma prosciolta per una causa estintiva del reato che impedisce la riapertura dell'istruzione a norma dell'art. 402 c.p.p.) di rendere testimonianza in giudizio connesso". Il divieto peraltro, non e' posto unicamente in relazione al "timore (del testimone) di incorrere in penali responsabilita' o, comunque, di essere nuovamente inquisito", ma deve essere anche raccordato al regime degli effetti civili della sentenza penale, e, in particolare, al disposto dell'art. 25, cod.proc.pen.. - cfr. S.nn. 154/1973, 201/1974
E' manifestamente infondata, in quanto gia' decisa nel senso della non fondatezza con precedenti sentenze, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 348, terzo comma, cod.proc.pen., denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - "per la parte in cui non consente alla persona gia' imputata in reato connesso (ma prosciolta per una causa estintiva del reato che impedisce la riapertura dell'istruzione a norma dell'art. 402 c.p.p.) di rendere testimonianza in giudizio connesso". Il divieto peraltro, non e' posto unicamente in relazione al "timore (del testimone) di incorrere in penali responsabilita' o, comunque, di essere nuovamente inquisito", ma deve essere anche raccordato al regime degli effetti civili della sentenza penale, e, in particolare, al disposto dell'art. 25, cod.proc.pen.. - cfr. S.nn. 154/1973, 201/1974
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte