Decreto-legge - Attuazione delle misure previste da decreti-legge e da leggi di conversione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Adozione per mezzo di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di decreti e di ordinanze ministeriali - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo - Lamentata menomazione delle prerogative spettanti ai parlamentari - Difetto di legittimazione attiva del singolo parlamentare - Inammissibilità del ricorso.
È dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, per violazione degli artt. 67 e 70 Cost., dalla deputata Sara Cunial, nei confronti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Governo, in relazione a tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e a tutti i decreti e le ordinanze ministeriali adottati, fino alla data di deposito del ricorso, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con richiesta di sollevare d'ufficio questione di costituzionalità di quattro decreti-legge e delle relative leggi di conversione, che hanno attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri un potere di emergenza e di deroga a tutti i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Dalla narrativa del ricorso emerge come non sia mancato il confronto parlamentare e come i deputati abbiano avuto la possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali, principalmente in sede di conversione in legge dei decreti-legge indicati in ricorso. Inoltre, la lamentata traslazione della potestà concreta legislativa dal Parlamento e/o dal Governo su delega del medesimo, verso il Presidente del Consiglio od addirittura a favore dei singoli ministri, sarebbe semmai idonea a menomare le attribuzioni dell'intera Camera cui appartiene la ricorrente, posto che la funzione legislativa, per dettato costituzionale, è esercitata collettivamente dalle due Camere, ed è pertanto la Camera di appartenenza, e non il singolo parlamentare, legittimata a valutare l'opportunità di reagire avverso le supposte violazioni. (Precedenti citati: ordinanze n. 129 del 2020, n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019, n. 17 del 2019, n. 181 del 2018 e n. 163 del 2018).
La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto. In particolare, tale legittimazione deve fondarsi sull'allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 17 del 2019).