Ordinanza 517/1988 (ECLI:IT:COST:1988:517)
Massima numero 9116
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
9117
Titolo
ORD. 517/88 A. RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER L'AMMENDA - GIUDIZIO DI APPELLO - CITAZIONE O INTERVENTO DEL RESPONSABILE CIVILE - MANCANZA DI EFFETTI IN CASO DI REVOCA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 517/88 A. RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER L'AMMENDA - GIUDIZIO DI APPELLO - CITAZIONE O INTERVENTO DEL RESPONSABILE CIVILE - MANCANZA DI EFFETTI IN CASO DI REVOCA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Ai sensi dell'art. 103, cod.proc.pen., la revoca espressa della costituzione di parte civile comporta - alla stregua della costante giurisprudenza della Corte di cassazione - l'obbligo per il giudice d'appello di revocare la condanna alle spese e ai danni pronunciata dal giudice di primo grado in favore della parte civile, precludendo, per giunta, a quest'ultima, in base al primo comma del detto articolo, la riproposizione della stessa azione civile in sede civile, "salvo che ne abbia fatto espressa riserva nell'atto di revocazione". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 115 cod.proc.pen., denunziato - in riferimento all'art. 24 Cost. - nella parte in cui, stabilendo che la citazione o l'intervento del responsabile civile non ha effetto se la costituzione di parte civile viene revocata a norma degli artt.101 e 102 dello stesso codice, prevede che il responsabile civile sia "ipso iure privato della possibilita' di esercitare il proprio diritto di difesa a tutela dei propri interessi nel giudizio di appello, e comunque nell'ambito del processo penale relativamente all'accertamento del fatto e alla responsabilita' dell'imputato").
Ai sensi dell'art. 103, cod.proc.pen., la revoca espressa della costituzione di parte civile comporta - alla stregua della costante giurisprudenza della Corte di cassazione - l'obbligo per il giudice d'appello di revocare la condanna alle spese e ai danni pronunciata dal giudice di primo grado in favore della parte civile, precludendo, per giunta, a quest'ultima, in base al primo comma del detto articolo, la riproposizione della stessa azione civile in sede civile, "salvo che ne abbia fatto espressa riserva nell'atto di revocazione". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 115 cod.proc.pen., denunziato - in riferimento all'art. 24 Cost. - nella parte in cui, stabilendo che la citazione o l'intervento del responsabile civile non ha effetto se la costituzione di parte civile viene revocata a norma degli artt.101 e 102 dello stesso codice, prevede che il responsabile civile sia "ipso iure privato della possibilita' di esercitare il proprio diritto di difesa a tutela dei propri interessi nel giudizio di appello, e comunque nell'ambito del processo penale relativamente all'accertamento del fatto e alla responsabilita' dell'imputato").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte