Ordinanza 517/1988 (ECLI:IT:COST:1988:517)
Massima numero 9117
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  21/04/1988;  Decisione del  21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9116


Titolo
ORD. 517/88 B. RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER L'AMMENDA - CONDANNA AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI APPELLO - PRECLUSIONE IN CASO DI REVOCA ESPRESSA DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo il principio affermato in precedente decisione, in tutte le "ipotesi in cui il responsabile civile non e' stato in condizione di intervenire nel giudizio penale o di parteciparvi compiutamente", l'applicabilita' "nei suoi confronti del vincolo di cui all'art. 27 c.p.p., relativo al giudicato del giudice penale, importa violazione dell'art. 24 Cost.". (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, nono comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, in L. 26 febbraio 1977, n. 39, denunziato - in riferimento all'art. 24 Cost. - nella parte in cui prevede la condanna del responsabile civile ad una sanzione amministrativa a favore dell' I.N.A. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" - con una sentenza "che potrebbe in ipotesi divenire irrevocabile nei confronti del predetto responsabile civile, anche se, per avventura, nel procedimento penale a carico dell'assicurato si pervenisse all'assoluzione di quest'ultimo": il tutto senza consentire allo stesso responsabile civile, in caso di revoca espressa della costituzione di parte civile, di partecipare egualmente al giudizio di appello, risultando questo precluso dagli artt. 24 e 25 della legge n. 689 del 1981). - cfr. S.n. 99/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte