Ordinanza 518/1988 (ECLI:IT:COST:1988:518)
Massima numero 9225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 518/88. REGIONE LOMBARDIA - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA E RELATIVI ATTI PREPARATORI - COMPETENZA - ATTRIBUZIONE A CONSORZIO INTERCOMUNALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 518/88. REGIONE LOMBARDIA - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA E RELATIVI ATTI PREPARATORI - COMPETENZA - ATTRIBUZIONE A CONSORZIO INTERCOMUNALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge regionale con la quale siano state assegnate ad un ente diverso dal comune, ma a base prevalentemente comunale - nella specie consorzio intercomunale - le funzioni amministrative in materia di occupazioni temporanee e d'urgenza, non viola la riserva di legge della Repubblica e il (connesso) divieto di cui all'art. 118 Cost. nell'ipotesi che le stesse funzioni siano state gia' attribuite ai comuni con legge statale: nel caso considerato, infatti, la Regione non si e' riappropriata delle funzioni in questione, ed anzi non si e' neppure discostata dai livelli di interesse e di governo individuati dalla legge statale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118, primo comma, Cost. - cfr. S.n. 77/1987.
La legge regionale con la quale siano state assegnate ad un ente diverso dal comune, ma a base prevalentemente comunale - nella specie consorzio intercomunale - le funzioni amministrative in materia di occupazioni temporanee e d'urgenza, non viola la riserva di legge della Repubblica e il (connesso) divieto di cui all'art. 118 Cost. nell'ipotesi che le stesse funzioni siano state gia' attribuite ai comuni con legge statale: nel caso considerato, infatti, la Regione non si e' riappropriata delle funzioni in questione, ed anzi non si e' neppure discostata dai livelli di interesse e di governo individuati dalla legge statale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Lombardia 23 gennaio 1981, n. 9, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118, primo comma, Cost. - cfr. S.n. 77/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
co. 1
Altri parametri e norme interposte