Ordinanza 523/1988 (ECLI:IT:COST:1988:523)
Massima numero 9234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  21/04/1988;  Decisione del  21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 523/88. REGIONE CAMPANIA - ENTE PER LE VILLE VESUVIANE - CONTRIBUTO REGIONALE - COPERTURA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La copertura del contributo all'ente per le ville vesuviane disposta dalla regione Campania mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo del bilancio dell'anno precedente (1976) per spese "derivanti da provvedimenti legislativi in corso" e mediante aumento di quelli iscritti nel capitolo dello stesso stato di previsione relativo al contributo all'ente per le ville vesuviane deve ritenersi riconducibile o assimilabile a quella contemplata dall'art. 13, primo e quinto comma, della precedente legge regionale n. 335 del 1976. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, denunziata per violazione del princip8io della materia della contabilita' regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30 novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio 1976, n. 335 ed art. 117, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  19/05/1976  n. 335  art. 15