Ordinanza 524/1988 (ECLI:IT:COST:1988:524)
Massima numero 9223
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
21/04/1988; Decisione del
21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
9226
Titolo
ORD. 524/88 A. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - TRASPORTI PUBBLICI - PIANO GENERALE DEI TRASPORTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - GARANZIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ASSERITA ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 524/88 A. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - TRASPORTI PUBBLICI - PIANO GENERALE DEI TRASPORTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - GARANZIA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ASSERITA ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge 15 giugno 1984 n. 245 tutela adeguatamente la partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia al procedimento di formazione del "piano generale dei trasporti", attribuendo ai Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate la facolta' di intervenire alle riunioni del Comitato costituito per l'elaborazione del piano. Detta legge, inoltre, concerne una previsione programmatrice, necessariamente generale ed astratta, e dunque non preclude la consultazione della medesima Regione in ordine alla concreta istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi di trasporto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge n. 245 cit., proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, nn. 11 e 12, 44 e 47 dello Statuto Speciale).
La legge 15 giugno 1984 n. 245 tutela adeguatamente la partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia al procedimento di formazione del "piano generale dei trasporti", attribuendo ai Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate la facolta' di intervenire alle riunioni del Comitato costituito per l'elaborazione del piano. Detta legge, inoltre, concerne una previsione programmatrice, necessariamente generale ed astratta, e dunque non preclude la consultazione della medesima Regione in ordine alla concreta istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi di trasporto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della legge n. 245 cit., proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, nn. 11 e 12, 44 e 47 dello Statuto Speciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 44
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 47
Altri parametri e norme interposte