Ordinanza 525/1988 (ECLI:IT:COST:1988:525)
Massima numero 9233
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  21/04/1988;  Decisione del  21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 525/88. TRASPORTI PUBBLICI - LINEE DI COMUNICAZIONE DI RILIEVO INTERREGIONALE - AUTOLINEA REGGIO CALABRIA, VILLA S. GIOVANNI, MESSINA - POTERE DI ASSENTIRE LA CONCESSIONE - MANIFESTA SPETTANZA ALLO STATO.

Testo
L'autolinea ordinaria Reggio Calabria (aeroporto) - Villa S. Giovanni - Messina ha carattere unitario e rilievo "interregionale", sia perche' il suo percorso interessa il territorio di due regioni, sia (e soprattutto) perche' e' funzionalmente collegata con l'aeroporto di Reggio Calabria, e, dunque, con linee di comunicazione aerea di rilievo nazionale. Pertanto, ai sensi dell'art. 85, d.P.R. n. 616 del 1977, spetta manifestamente allo Stato assentire la concessione della suddetta autolinea con decreto del Ministro dei trasporti del 23 gennaio 1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte

regio decreto legge  15/01/1946  n. 455  art. 0  

decreto del Presidente della Repubblica  24/12/1953  n. 1113  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  24/12/1953  n. 1113  art. 4  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 85