Ordinanza 528/1988 (ECLI:IT:COST:1988:528)
Massima numero 9242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  21/04/1988;  Decisione del  21/04/1988
Deposito del 05/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 528/88. FARMACIA - FARMACIE VACANTI O DI NUOVA ISTITUZIONE - ASSEGNAZIONE MEDIANTE CONCORSO - TERMINE A PROCEDERE - INERZIA DELLE REGIONI O PROVINCE AUTONOME - NOMINA DA PARTE DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO DI UN COMMISSARIO "AD ACTA" PER GLI ADEMPIMENTI CONCORSUALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale in via principale va dichiarata manifestamente inammissibile se il relativo ricorso sia stato depositato oltre il termine perentorio (dieci giorni dalla notifica) previsto dagli artt. 32, ultimo comma, e 31, ultimo comma, della L. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117, 118, 124, 125 e 126 Cost., e relativa all'art. 5 della L. 22 dicembre 1984 n. 892, peraltro gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo). - S. n. 177/1988 (dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 124

Costituzione  art. 125

Costituzione  art. 126

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 32  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31