Sentenza 529/1988 (ECLI:IT:COST:1988:529)
Massima numero 9244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/05/1988; Decisione del
10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 529/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - QUOTE INTEGRATIVE DI RENDITA INFORTUNISTICA PER IL CONIUGE A CARICO - SPETTANZA ALLA DONNA INFORTUNATA - CONDIZIONE ULTERIORE PER IL PERIODO ANTECEDENTE ALLA L. N. 903 DEL 1977 - ATTITUDINE AL LAVORO DEL MARITO RIDOTTA A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 529/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - QUOTE INTEGRATIVE DI RENDITA INFORTUNISTICA PER IL CONIUGE A CARICO - SPETTANZA ALLA DONNA INFORTUNATA - CONDIZIONE ULTERIORE PER IL PERIODO ANTECEDENTE ALLA L. N. 903 DEL 1977 - ATTITUDINE AL LAVORO DEL MARITO RIDOTTA A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
L'equiparazione assoluta tra uomini e donne in materia di lavoro - che costituisce lo scopo generale della legge n. 903 del 1977 - e' riferibile anche alle prestazioni dell'assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro, ed esige, in applicazione della "ratio" di precedenti pronunce, che anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta legge sia eliminata la disparita' di trattamento derivante dalla norma che, in caso di infortunio della donna, subordinava la corresponsione delle quote integrative della rendita per il coniuge a carico alla condizione ulteriore che l'attitudine al lavoro del marito fosse ridotta a meno di un terzo. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 77, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 , "nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge". - S. nn. 6 e 105/1980.
L'equiparazione assoluta tra uomini e donne in materia di lavoro - che costituisce lo scopo generale della legge n. 903 del 1977 - e' riferibile anche alle prestazioni dell'assicurazione generale contro gli infortuni sul lavoro, ed esige, in applicazione della "ratio" di precedenti pronunce, che anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta legge sia eliminata la disparita' di trattamento derivante dalla norma che, in caso di infortunio della donna, subordinava la corresponsione delle quote integrative della rendita per il coniuge a carico alla condizione ulteriore che l'attitudine al lavoro del marito fosse ridotta a meno di un terzo. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 77, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 , "nella parte in cui dispone che, per quanto riguarda il coniuge, debbano ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 stessa legge". - S. nn. 6 e 105/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte