Sentenza 68/2021 (ECLI:IT:COST:2021:68)
Massima numero 43804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  28/01/2021;  Decisione del  28/01/2021
Deposito del 16/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43805  43806  43807  43808


Titolo
Giudice rimettente - Motivazione sulla competenza - Non manifesta implausibilità - Ammissibilità della questione.

Testo

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Milano, dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, dovendo escludersi che il difetto di competenza del giudice a quo sia rilevabile ictu oculi, avendo egli fornito una motivazione non manifestamente implausibile in ordine alla propria competenza a provvedere.

Per costante giurisprudenza costituzionale, alla luce del principio di autonomia del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rispetto al processo principale, il difetto di competenza del giudice a quo - al pari del difetto di giurisdizione - costituisce causa di inammissibilità della questione solo se manifesto, ossia rilevabile ictu oculi. (Precedenti citati: sentenza n. 136 del 2008; ordinanze n. 144 del 2011 e n. 134 del 2000).

Atti oggetto del giudizio

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte