Sentenza 532/1988 (ECLI:IT:COST:1988:532)
Massima numero 9258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/05/1988;  Decisione del  10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9253  9256  9260  9261  11728


Titolo
SENT. 532/88 C. ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE DELL'E.A.G.A.T. - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E STABILIMENTI DI IMBOTTIGLIAMENTO DELLE ACQUE MINERALI GIA' INQUADRATI NELL'ENTE SOPPRESSO - INQUADRAMENTO NELL'E.F.I.M. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il trasferimento all'EFIM del pacchetto azionario dell'EAGAT nonche' delle attivita' e degli stabilimenti di imbottigliamento delle acque minerali non lede le competenze della Provincia autonoma di Bolzano, in quanto le partecipazioni azionarie delle societa' concessionarie dello sfruttamento delle acque minerali e termali sono cosa diversa dal bene pubblico "acque minerali e termali" e dalle relative funzioni amministrative, di cui e' titolare la Provincia. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto per il T.A.A. - delle questioni di legittimita' costituzionale relative all'art. 1 quinquies, commi terzo e quarto, lett. b., del d.l. 18 agosto 1978 n. 481, come convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 68

Altri parametri e norme interposte