Sentenza 532/1988 (ECLI:IT:COST:1988:532)
Massima numero 9260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/05/1988;  Decisione del  10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9253  9256  9258  9261  11728


Titolo
SENT. 532/88 D. ACQUE MINERALI E TERMALI - AZIENDE TERMALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma statale che prevede la devoluzione delle aziende termali agli enti locali non priva la Provincia autonoma di Bolzano del bene pubblico "acque termali", ne' preclude alla medesima l'esercizio delle sue potesta' legislative e amministrative in materia, ma al piu' pone indirettamente a tali potesta' il solo limite - essenziale alla realizzazione della riforma sanitaria - della destinazione del bene termale alla tutela della salute. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. c, del d.l. 18 agosto 1978 n. 481, come convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641, impugnato - in riferimento all'art. 18, comma secondo, dello statuto T.A.A. - per violazione della competenza provinciale a delegare le sue funzioni ai comuni).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 18  co. 2

Altri parametri e norme interposte