Sentenza 532/1988 (ECLI:IT:COST:1988:532)
Massima numero 11728
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/05/1988;  Decisione del  10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9253  9256  9258  9260  9261


Titolo
SENT 532/88 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSEGNO DI RICOLLOCABILITA' - EROGAZIONE DA PARTE DELL'INAIL ANCHE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'erogazione dell'assegno di ricollocabilita' di cui all'art. 180, d.P.R. n. 1124 del 1965, e' estranea alla materia "assistenza e beneficenza" spettante alla Provincia di Bolzano, in quanto presuppone un rapporto assicurativo con l'INAIL e si inserisce, come elemento accessorio ed eventuale, in un rapporto di previdenza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, n. 25, dello Statuto T.A.A. nonche' al d.P.R. 28 marzo 1975 n. 469 - della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 1 decies, del d.l. 18 agosto 1978 n. 481, come convertito nella legge 21 ottobre 1978 n. 641, nella parte in cui prevede che, dal primo aprile 1979, l'assegno di ricollocabilita' sia erogato dall'INAIL, anziche' dalla Provincia altoatesina). - S. n. 174/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 469  art. 0