Sentenza 535/1988 (ECLI:IT:COST:1988:535)
Massima numero 11731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
10/05/1988; Decisione del
10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 18/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 535/88. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RAIOELETTRICI - PROGRAMMI TELEVISIVI RAI - IMPOSSIBILITA' DI RICEZIONE PER MANCANZA DI RIPETITORI IN ZONA - CANONE DI ABBONAMENTO RAI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 535/88. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RAIOELETTRICI - PROGRAMMI TELEVISIVI RAI - IMPOSSIBILITA' DI RICEZIONE PER MANCANZA DI RIPETITORI IN ZONA - CANONE DI ABBONAMENTO RAI - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Il giudizio di legittimita' costituzionale circa l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla RAI da parte di coloro che, pur in possesso di apparecchio televisivo, siano nell'impossibilita' di fruire delle trasmissioni statali per mancanza di ripetitori nella zona di residenza, postula la possibilita' di apprezzare la legittimita' anche dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975 n. 103, il quale - collegando il medesimo obbligo alla possibilita' di ricevere trasmissioni provenienti dall'estero, ed oggi anche dalle emittenti private - esclude la necessita' di una relazione diretta tra il canone RAI e la possibilita' di uso del servizio televisivo fornito dallo stato italiano, rendendo per cio' dubbia la natura di "tassa" del canone in esame. Consegue che l'omessa impugnazione di tale norma rende inammissibile la sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 1, 10 e 25, r.d.l. 21 febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938 n. 880, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 81/1963 (sulla natura di "tassa" del canone RAI).
Il giudizio di legittimita' costituzionale circa l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla RAI da parte di coloro che, pur in possesso di apparecchio televisivo, siano nell'impossibilita' di fruire delle trasmissioni statali per mancanza di ripetitori nella zona di residenza, postula la possibilita' di apprezzare la legittimita' anche dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975 n. 103, il quale - collegando il medesimo obbligo alla possibilita' di ricevere trasmissioni provenienti dall'estero, ed oggi anche dalle emittenti private - esclude la necessita' di una relazione diretta tra il canone RAI e la possibilita' di uso del servizio televisivo fornito dallo stato italiano, rendendo per cio' dubbia la natura di "tassa" del canone in esame. Consegue che l'omessa impugnazione di tale norma rende inammissibile la sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 1, 10 e 25, r.d.l. 21 febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938 n. 880, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 81/1963 (sulla natura di "tassa" del canone RAI).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte