Sentenza 68/2021 (ECLI:IT:COST:2021:68)
Massima numero 43805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
28/01/2021; Decisione del
28/01/2021
Deposito del 16/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto sussiste la condizione indispensabile affinché la disposizione censurata possa trovare applicazione nel giudizio a quo.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto sussiste la condizione indispensabile affinché la disposizione censurata possa trovare applicazione nel giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/03/1953
n. 87
art. 30
co. 4
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte