Sentenza 68/2021 (ECLI:IT:COST:2021:68)
Massima numero 43805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  28/01/2021;  Decisione del  28/01/2021
Deposito del 16/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43804  43806  43807  43808


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità della disposizione censurata nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto sussiste la condizione indispensabile affinché la disposizione censurata possa trovare applicazione nel giudizio a quo.

Atti oggetto del giudizio

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte