Ordinanza 536/1988 (ECLI:IT:COST:1988:536)
Massima numero 13095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  10/05/1988;  Decisione del  10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 536/88. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI CONNESSI - A) SCELTA TRA CONNESSIONE PROBATORIA E PREGIUDIZIALITA' - DISCREZIONALE VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI UNO DEI PROCEDIMENTI - B) SUSSISTENZA DI UN RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITA'- CONNESSIONE PROBATORIA - OPERATIVITA' - CONDIZIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La pronunzia della Corte con la quale e' stata dichiarata la manifesta inammissibilita' di una questione di costituzionalita' per difetto di legittimazione del giudice rimettente, ha contenuto decisorio e determina in radice (art. 137 Cost.) l'impossibilita' da parte della stessa autorita' di riproporre la medesima questione, a causa della rilevata carenza di poteri decisori. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 323 c.p., 18, 45 n. 4 e 46 cod. proc. pen., denunziati - per violazione degli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 107, terzo comma, Cost., nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialita' e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialita', la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possano essere riuniti. - cfr. O.n. 60/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 107  co. 3

Altri parametri e norme interposte