Ordinanza 539/1988 (ECLI:IT:COST:1988:539)
Massima numero 13098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del  10/05/1988;  Decisione del  10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 539/88. GUARDIA DI FINANZA - MILITARE - VIOLAZIONI DI LEGGI FINANZIARIE (COSTITUENTI O LIEVISSIME INFRAZIONI O COLLUSIONE O PECULATO) - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - APPLICABILITA' DELLE PENE DI CUI AGLI ARTT. 215 E 219 COD. PEN. MIL. DI PACE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La violazione di leggi finanziarie da parte del militare della Guardia di Finanza, sia essa lieve o costituisca collusione o peculato, e' grave illecito, in relazione, principalmente, alla qualita' di appartenente al Corpo medesimo: e, d'altronde, l'applicabilita' delle pene di cui agli artt. 215 e 219 cod. pen. mil. pace, comporta per il giudice la possibilita' di graduare le stesse in misura proporzionale alla gravita' del fatto commesso. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.3, L. 9 novembre 1941, n. 1383, sollevata in riferimento all'art.3 Cost.). - cfr. O. n. 70/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte