Ordinanza 541/1988 (ECLI:IT:COST:1988:541)
Massima numero 13101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
10/05/1988; Decisione del
10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Titolo
ORD. 541/88 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON ANCORA INIZIATO O NON ANCORA ESAURITO - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVI MOTIVI - ASSEGNO ALIMENTARE - MISURA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - d.P.R. 10 GENNAIO 1957, N.3, ART.92. - COST., ART. 25 SECONDO COMMA, 27 SECONDO COMMA, 36.
ORD. 541/88 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NON ANCORA INIZIATO O NON ANCORA ESAURITO - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER GRAVI MOTIVI - ASSEGNO ALIMENTARE - MISURA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - d.P.R. 10 GENNAIO 1957, N.3, ART.92. - COST., ART. 25 SECONDO COMMA, 27 SECONDO COMMA, 36.
Testo
L'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il quale dispone che l'impiegato, per ordine del Ministro, puo' essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia, non viola gli artt. 25 e 27 Cost., in quanto tali norme concernono la materia penale, che, per il suo contenuto e per le sue conseguenze, e' oggettivamente diversa da quella disciplinare; ne', peraltro, risulta violato il precetto posto dall'art.36 Cost., riguardante la tutela del lavoro e non anche le particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettivita' fra le prestazioni delle parti, come nel caso di sospensione della prestazione lavorativa, in seguito a sospensione cautelare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.92 del d.P.R.. 10 gennaio 1957, n.3, in riferimento agli artt.25, secondo comma, 27, secondo comma e 36 Cost.). - cfr. S. n. 100/1981; 78/1969.
L'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, il quale dispone che l'impiegato, per ordine del Ministro, puo' essere sospeso dal servizio per gravi motivi anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare, percependo, in tal caso, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia, non viola gli artt. 25 e 27 Cost., in quanto tali norme concernono la materia penale, che, per il suo contenuto e per le sue conseguenze, e' oggettivamente diversa da quella disciplinare; ne', peraltro, risulta violato il precetto posto dall'art.36 Cost., riguardante la tutela del lavoro e non anche le particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettivita' fra le prestazioni delle parti, come nel caso di sospensione della prestazione lavorativa, in seguito a sospensione cautelare. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.92 del d.P.R.. 10 gennaio 1957, n.3, in riferimento agli artt.25, secondo comma, 27, secondo comma e 36 Cost.). - cfr. S. n. 100/1981; 78/1969.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte