Ordinanza 542/1988 (ECLI:IT:COST:1988:542)
Massima numero 13103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
10/05/1988; Decisione del
10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
13104
Titolo
ORD. 542/88 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVO CONTENUTO IN CAPSULE DI BOSSOLI E MUNIZIONI PER ARMA COMUNE DA SPARO - DETENZIONE ABUSIVA - SANZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N.895, ART.2. - COST., ART.3.
ORD. 542/88 A. ARMI E MATERIE ESPLODENTI - ESPLOSIVO CONTENUTO IN CAPSULE DI BOSSOLI E MUNIZIONI PER ARMA COMUNE DA SPARO - DETENZIONE ABUSIVA - SANZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N.895, ART.2. - COST., ART.3.
Testo
Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare, non e' dato distinguere tra detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli e detenzione di munizioni per arma comune da sparo e, comunque, nel caso in cui i comportamenti da sanzionare risultino oggettivamente di diversa entita', la differenza tra il minimo ed il massimo edittale consente al giudice di graduare le sanzioni penali, nel concreto delle fattispecie criminose. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art.2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, nella parte in cui non distingue tra l'illegittima detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli e l'ipotesi - ritenuta piu' grave - di detenzione di munizioni per arma comune da sparo. - cfr. S. n. 62/1986.
Ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare, non e' dato distinguere tra detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli e detenzione di munizioni per arma comune da sparo e, comunque, nel caso in cui i comportamenti da sanzionare risultino oggettivamente di diversa entita', la differenza tra il minimo ed il massimo edittale consente al giudice di graduare le sanzioni penali, nel concreto delle fattispecie criminose. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art.3 Cost. - dell'art.2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, nella parte in cui non distingue tra l'illegittima detenzione di esplosivo contenuto in capsule di bossoli e l'ipotesi - ritenuta piu' grave - di detenzione di munizioni per arma comune da sparo. - cfr. S. n. 62/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte