Sentenza 68/2021 (ECLI:IT:COST:2021:68)
Massima numero 43806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  28/01/2021;  Decisione del  28/01/2021
Deposito del 16/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Massime associate alla pronuncia:  43804  43805  43807  43808


Titolo
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte costituzionale ad un particolare profilo - Possibilità, in ragione della motivazione dell'ordinanza di rimessione.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, benché il dispositivo dell'ordinanza di rimessione faccia riferimento all'indistinta platea delle sanzioni amministrative "convenzionalmente penali", i quesiti di costituzionalità riguardano la norma denunciata nella parte in cui non consente al giudice dell'esecuzione di rideterminare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente - la cui applicazione è demandata al giudice penale, unitamente alle sanzioni penali - oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale che ne abbia mutato di fatto la disciplina.



Atti oggetto del giudizio

legge  11/03/1953  n. 87  art. 30  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte