Ordinanza 544/1988 (ECLI:IT:COST:1988:544)
Massima numero 13106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  10/05/1988;  Decisione del  10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 544/88. REGIONE BASILICATA - CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI - ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO E SEZIONI DECENTRATE - A) RICHIESTA DI PARERI TECNICI DIRETTAMENTE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E CONTESTUALE COMUNICAZIONE ALLA GIUNTA - B) TRASMISSIONE DEI RELATIVI ATTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO TRAMITE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA - TERMINI PER TALI ADEMPIMENTI - MANCATA INDICAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Spetta alla potesta' legislativa della regione Basilicata, ai sensi dell'art.56, secondo comma del relativo Statuto (L. n. 350 del 1971), la determinazione sia delle modalita' di funzionamento dell'organo di controllo sugli atti degli enti locali sia dei rapporti di questo con il Consiglio e la Giunta regionale. Al riguardo, la legge regionale 4 maggio 1973, n. 10, pur prevedendo la possibilita' di determinati adempimenti istruttori da parte di tale organo e delle sue sezioni decentrate, non configura, in tema di decorrenza dei termini e di loro sospensione, ipotesi ulteriori e diverse rispetto a quelle contemplate dagli artt. 59 e 60, l. statale n. 62 del 1953 - espressamente richiamati - ne' di conseguenza, la richiesta di eventuali pareri tecnici da parte degli organi di controllo stessi, prolunga i termini per l'esercizio del loro potere al di la' di quanto previsto dalla predetta normativa statale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art.2, commi secondo e quarto, della legge della Regione Basilicata 4 maggio 1973, n. 10, denunziata - per violazione degli artt. 117 e 130 Cost. - in quanto consente all'Organo regionale di controllo e alle sue Sezioni decentrate di richiedere pareri tecnici direttamente alle pubbliche amministrazioni competenti, dandone contestuale comunicazione alla Giunta regionale, prevedendo altresi' che la trasmissione degli atti di detti organi di controllo alle Amministrazioni dello Stato sia attuata tramite il Presidente della Giunta regionale, senza indicare alcun termine per siffatti adempimenti).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 130

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Basilicata    n. 0  art. 56    co. 2  

legge  22/05/1971  n. 350  art. 0  

legge  10/02/1953  n. 62  art. 59  

legge  10/02/1953  n. 62  art. 60    co. 1