Ordinanza 546/1988 (ECLI:IT:COST:1988:546)
Massima numero 13109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
10/05/1988; Decisione del
10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 546/88. MISURE DI PREVENZIONE - PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA DEL QUESTORE - TERMINE MASSIMO DI EFFICACIA - MANCATA FISSAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 546/88. MISURE DI PREVENZIONE - PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA DEL QUESTORE - TERMINE MASSIMO DI EFFICACIA - MANCATA FISSAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui la norma non fissa un termine massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore, e' manifestamente infondata sia in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - in quanto gia' definita nel senso dell'infondatezza con precedenti decisioni, dalle quali non si rinvengono ora motivi per discostarsi - sia in riferimento all'art.24 Cost., essendo il richiamo a tale precetto del tutto inconferente, considerata la natura della diffida (che si concreta in un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento e che non produce, di per se', effetti riduttivi o compressivi delle liberta' individuali) e del procedimento a seguito del quale la diffida stessa viene pronunciata (consistente in una procedura che sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo). - cfr. O. n. 499/1987, Sent. 76/1970.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui la norma non fissa un termine massimo d'efficacia del provvedimento di diffida del Questore, e' manifestamente infondata sia in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - in quanto gia' definita nel senso dell'infondatezza con precedenti decisioni, dalle quali non si rinvengono ora motivi per discostarsi - sia in riferimento all'art.24 Cost., essendo il richiamo a tale precetto del tutto inconferente, considerata la natura della diffida (che si concreta in un'ingiunzione a cambiare condotta e ad osservare i principi dell'ordinamento e che non produce, di per se', effetti riduttivi o compressivi delle liberta' individuali) e del procedimento a seguito del quale la diffida stessa viene pronunciata (consistente in una procedura che sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo). - cfr. O. n. 499/1987, Sent. 76/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte