Ordinanza 547/1988 (ECLI:IT:COST:1988:547)
Massima numero 13110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
10/05/1988; Decisione del
10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 547/88. REGIONE VENETO - CACCIA - ESERCIZIO IN PERIODO DI DIVIETO; ESERCIZIO IN PERIODO CONSENTITO, MA FUORI DELL'ORARIO STABILITO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 547/88. REGIONE VENETO - CACCIA - ESERCIZIO IN PERIODO DI DIVIETO; ESERCIZIO IN PERIODO CONSENTITO, MA FUORI DELL'ORARIO STABILITO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge quadro sulla caccia (L. n. 968 del 1977), all'art. 14, nel fissare i principi in tema di 'calendario venatorio', considera contestualmente sia i periodi annuali sia i periodi giornalieri, riferendosi, pertanto, ad ipotesi di caccia esercitate in tempo comunque vietato: conseguentemente, la legge regionale che commini le medesime sanzioni amministrative nei riguardi dell'attivita' venatoria in qualsivoglia periodo (sia annuale sia giornaliero) non consentito, non viola i principi fondamentali posti da detta legislazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n.30, denunciato - in riferimento all'art.117 Cost. - nella parte in cui sottopone ad un trattamento sanzionatorio piu' grave di quello previsto dall'art.31, lett. n) della legge statale n. 968 del 1977, chi esercita la caccia in giorni in cui, in relazione al modo di esercizio venatorio effettuato o alle specie uccise o catturate, la caccia e' vietata; nonche' - in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione all'art.31, prima parte lett. c) ed n) della legge statale n. 968 del 1977, - nella parte in cui sottopone chi esercita la caccia in periodo consentito, ma fuori dell'orario stabilito, allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per chi la esercita in periodo di divieto).
La legge quadro sulla caccia (L. n. 968 del 1977), all'art. 14, nel fissare i principi in tema di 'calendario venatorio', considera contestualmente sia i periodi annuali sia i periodi giornalieri, riferendosi, pertanto, ad ipotesi di caccia esercitate in tempo comunque vietato: conseguentemente, la legge regionale che commini le medesime sanzioni amministrative nei riguardi dell'attivita' venatoria in qualsivoglia periodo (sia annuale sia giornaliero) non consentito, non viola i principi fondamentali posti da detta legislazione. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art.7, penultimo comma, della legge regionale del Veneto 14 luglio 1978, n.30, denunciato - in riferimento all'art.117 Cost. - nella parte in cui sottopone ad un trattamento sanzionatorio piu' grave di quello previsto dall'art.31, lett. n) della legge statale n. 968 del 1977, chi esercita la caccia in giorni in cui, in relazione al modo di esercizio venatorio effettuato o alle specie uccise o catturate, la caccia e' vietata; nonche' - in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione all'art.31, prima parte lett. c) ed n) della legge statale n. 968 del 1977, - nella parte in cui sottopone chi esercita la caccia in periodo consentito, ma fuori dell'orario stabilito, allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per chi la esercita in periodo di divieto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 27/12/1977
n. 968
art. 14
legge 27/12/1977
n. 968
art. 31 lett.c
legge 27/12/1977
n. 968
art. 31 lett.n