Ordinanza 548/1988 (ECLI:IT:COST:1988:548)
Massima numero 13111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
10/05/1988; Decisione del
10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 548/88. BANCAROTTA E REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE PER OMESSA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - PUNIBILITA' A TITOLO O DI SEMPLICE COLPA O, INDIFFERENTEMENTE, SIA DI DOLO SIA DI COLPA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 548/88. BANCAROTTA E REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE PER OMESSA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI - PUNIBILITA' A TITOLO O DI SEMPLICE COLPA O, INDIFFERENTEMENTE, SIA DI DOLO SIA DI COLPA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Compete al giudice "a quo" e non alla Corte, interpretare la disposizione impugnata nel giudizio di costituzionalita', nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma Cost. - dell'art.217, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, interpretato, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, nel senso che il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo, ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo sia di colpa). - cfr. O. n. 636/1987.
Compete al giudice "a quo" e non alla Corte, interpretare la disposizione impugnata nel giudizio di costituzionalita', nel modo che lo stesso giudice ritiene corretto. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt.3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma e 111, secondo comma Cost. - dell'art.217, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 1, 42 e 43 c.p. e 14 preleggi, interpretato, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, nel senso che il reato di bancarotta semplice, per omessa tenuta delle scritture contabili, viene soggettivamente punito non a titolo di dolo, ma a titolo o di semplice colpa o indifferentemente sia a titolo di dolo sia di colpa). - cfr. O. n. 636/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte