Sentenza 68/2021 (ECLI:IT:COST:2021:68)
Massima numero 43807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
28/01/2021; Decisione del
28/01/2021
Deposito del 16/04/2021; Pubblicazione in G. U. 21/04/2021
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Efficacia retroattiva - Deroga all'intangibilità del giudicato penale di condanna - Estensione alle sanzioni amministrative che assumano natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU (nel caso di specie: revoca della patente) - Omessa previsione - Violazione del principio di legalità costituzionale della pena - Illegittimità costituzionale della norma censurata, come interpretata dal diritto vivente.
Pronunce della Corte costituzionale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Efficacia retroattiva - Deroga all'intangibilità del giudicato penale di condanna - Estensione alle sanzioni amministrative che assumano natura sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU (nel caso di specie: revoca della patente) - Omessa previsione - Violazione del principio di legalità costituzionale della pena - Illegittimità costituzionale della norma censurata, come interpretata dal diritto vivente.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992. La revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., ha connotazioni sostanzialmente punitive, trattandosi di sanzione dalla carica afflittiva particolarmente elevata e dalla spiccata capacità dissuasiva. Pertanto, se la sentenza n. 63 del 2019 ha esteso alle sanzioni amministrative "punitive" il principio di retroattività della lex mitior, a maggior ragione va escluso - come per le sanzioni penali - che taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa "punitiva" inflittagli in base a una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. In tal caso, il principio di legalità costituzionale della pena, cui si riconnette la norma censurata dal GIP del Tribunale di Milano, come interpretata dal diritto vivente, non incontra il limite del giudicato, poiché, come per le sanzioni penali, l'esigenza che la sanzione amministrativa a connotazione punitiva risulti conforme a Costituzione lungo tutto il corso della sua esecuzione prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a cui presidio è posto l'istituto del giudicato. (Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2020, n. 134 del 2019, n. 112 del 2019, n. 88 del 2019, n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 43 del 2017, n. 57 del 2016, n. 10 del 2015, n. 1 del 2014, n. 210 del 2013, n. 136 del 2008, n. 394 del 2006, n. 3 del 1996, n. 235 del 1989, n. 139 del 1984, n. 26 del 1969 e n. 127 del 1966; ordinanze n. 117 del 2019, n. 144 del 2011, n. 135 del 2010 e n. 134 del 2000).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992. La revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., ha connotazioni sostanzialmente punitive, trattandosi di sanzione dalla carica afflittiva particolarmente elevata e dalla spiccata capacità dissuasiva. Pertanto, se la sentenza n. 63 del 2019 ha esteso alle sanzioni amministrative "punitive" il principio di retroattività della lex mitior, a maggior ragione va escluso - come per le sanzioni penali - che taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa "punitiva" inflittagli in base a una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. In tal caso, il principio di legalità costituzionale della pena, cui si riconnette la norma censurata dal GIP del Tribunale di Milano, come interpretata dal diritto vivente, non incontra il limite del giudicato, poiché, come per le sanzioni penali, l'esigenza che la sanzione amministrativa a connotazione punitiva risulti conforme a Costituzione lungo tutto il corso della sua esecuzione prevale sulle esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, a cui presidio è posto l'istituto del giudicato. (Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2020, n. 134 del 2019, n. 112 del 2019, n. 88 del 2019, n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 121 del 2018, n. 68 del 2017, n. 43 del 2017, n. 57 del 2016, n. 10 del 2015, n. 1 del 2014, n. 210 del 2013, n. 136 del 2008, n. 394 del 2006, n. 3 del 1996, n. 235 del 1989, n. 139 del 1984, n. 26 del 1969 e n. 127 del 1966; ordinanze n. 117 del 2019, n. 144 del 2011, n. 135 del 2010 e n. 134 del 2000).
Atti oggetto del giudizio
legge
11/03/1953
n. 87
art. 30
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte