Giudizio costituzionale per l'ammissibilità del referendum - Controllo sull'ammissibilità - Limiti costituzionali - Ratio - Necessità di evitare la distorsione plebiscitaria dello strumento di democrazia diretta e l'incisione sulla libertà del voto dell'elettore - Possibilità che il quesito riguardi l'abrogazione di un testo normativo che contempla soluzioni differenti - Condizione - Sussistenza di un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario. (Classif. 116003).
I limiti costituzionali al referendum sono essenzialmente preordinati a evitare, da un lato, la distorsione in senso plebiscitario dello strumento di democrazia diretta contemplato dalla Costituzione e, dall’altro, l’incisione sulla libertà del voto dell’elettore, che potrebbe maturare convincimenti diversi rispetto a una pluralità di questioni profondamente difformi e insuscettibili di essere ricondotte ad unità. Tali limiti, tuttavia, non precludono l’abrogazione totale di un testo normativo che contempla soluzioni differenti, qualora rimanga comunque salvaguardato un nesso di coerenza tra il mezzo e il fine referendario, non concretandosi in tal caso un uso artificioso del referendum abrogativo tale da eccedere le previsioni dell’art. 75 Cost. (Precedenti: S. 56/2022; S. 12/2014 - mass. 37603; S. 15/1997 - mass. 23172; S. 35/1993; S. 16/1978 - mass. 14201)