Processo tributario - In genere - Incidenza della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario - Efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi - Denunciata violazione di parametro costituzionale in assenza della relativa motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 201001).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. 3, nonché dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 13, in riferimento all’art. 97 Cost., dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, che dispone l’efficacia di giudicato nel processo tributario della sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. Sebbene in entrambe le ordinanze di rimessione sia stato fatto espresso riferimento all’art. 97 Cost. quale parametro costituzionale alla luce del quale è stata prospettata la questione di legittimità costituzionale, tuttavia nelle motivazioni è totalmente mancante la spiegazione della pertinenza del parametro.