Cittadinanza – In genere – Acquisizione della cittadinanza italiana – Criterio della discendenza (iure sanguinis) – Sua limitazione, in base alla legislazione vigente al 1912 – Omessa previsione – Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, stante l’alterazione della nozione di popolo, con incisione sull’esercizio della sovranità popolare, nonché violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 048001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, e 3 Cost., quest’ultimo sotto il duplice profilo sia della irragionevolezza e non proporzionalità sia della irragionevole disparità di trattamento, nonché all’art. 117, primo comma, Cost., relativamente agli obblighi internazionali e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, questi ultimi con riguardo agli artt. 9 TUE e 20 TFUE, dal Tribunale di Milano, sez. dodicesima specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione, degli artt. 4 cod. civ. 1865 e 1 della legge n. 555 del 1912. La disciplina oggetto dei giudizi principali è quella che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana dei ricorrenti, ossia l’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992 e non le leggi citate, attributive della cittadinanza italiana in capo ai loro ascendenti.