Sentenza 92/2026 (ECLI:IT:COST:2026:92)
Massima numero 47507
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  12/03/2026;  Decisione del  12/03/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47505  47506


Titolo
Buon andamento e imparzialità della P.A. - In genere - Riferibilità all'amministrazione della giustizia - Limiti - Organizzazione e funzionamento degli uffici giudiziari sotto l'aspetto amministrativo, con estraneità della funzione giurisdizionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della regola prevista dal codice di procedura civile in base a cui, nell'interpretazione resane dal diritto vivente, a seguito della pronuncia del primo giudice che declini la propria competenza per valore o per territorio semplice, il giudice designato non può esperire d'ufficio il regolamento di competenza, contrariamente ai casi di conflitto negativo per materia o territorio inderogabile). (Classif. 039001).

Testo

Il principio di buon andamento, pur essendo riferibile anche agli organi dell’amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l’ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l’aspetto amministrativo, mentre tale principio è estraneo all’esercizio della funzione giurisdizionale. (Precedenti: S. 172 del 2021 - mass. 44075; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 34/2020 - mass. 42627; S. 14/2019 - mass. 42466; S. 174/2005 - mass. 29373).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Piacenza, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost., dell’art. 45 cod. proc. civ., nella parte in cui, per come interpretato dal diritto vivente, prevede che il regolamento di competenza d’ufficio può essere richiesto nei soli casi di conflitto negativo di competenza per materia e per territorio derogabile, e non anche avverso le pronunce di incompetenza ratione valoris e per territorio semplice. La mancata estensione del regolamento di competenza d’ufficio a queste due ultime ipotesi non si risolve nell’attribuzione, al giudice adito per primo, del potere di decidere in modo arbitrario, insindacabile e in spregio alle regole che presidiano la garanzia del giudice naturale precostituito per legge: l’ordinamento, infatti, attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel giudizio dinanzi al giudice di pace, l’appello, pone rimedi sufficienti a impedire che la cristallizzazione della designazione del giudice ad quem, pur erronea, si risolva in un pregiudizio per la effettività della tutela giurisdizionale, e proprio l’acquiescenza delle parti fa recedere l’interesse alla corretta applicazione dei criteri di riparto rispetto all’esigenza di ragionevole durata del processo. Nemmeno è ravvisabile la lesione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento, derivante dalla possibilità che casi identici siano trattati, da giudici egualmente muniti di potestas iudicandi, non sulla base di un criterio legale, ma a seconda della correttezza e buona fede della persona fisica designata come giudice naturale: nel caso in cui le parti non intendano reagire alla statuizione del primo giudice, infatti, si cristallizza una competenza che, pur potendo divergere dai criteri di ripartizione delle controversie, trova pur sempre fondamento in una regola – dettata dall’art. 44 cod. proc. civ. – avente i caratteri della predeterminazione e dell’astrattezza, così escludendosi anche una violazione della riserva di legge ex art. 111 Cost., mentre eventuali abusi applicativi si pongono quali elementi di mero fatto, sanzionabili alla stregua delle norme sulla responsabilità, anche disciplinare, del magistrato. Infine, non si ravvisano profili di lesione dell’art. 97 Cost., in quanto l’asserito incremento del carico di lavoro, per i magistrati dell’ufficio giudiziario davanti al quale trasmigra la causa, scaturisce dall’applicazione di una diversa disciplina della competenza, prevista e accettata dall’ordinamento anche in nome della ragionevole durata del processo, mentre il disagio e il disorientamento ipoteticamente subiti dalle parti sono da considerarsi alla luce dell’acquiescenza delle stesse alla declinatoria del giudice adito per primo; in modo connesso, l’incremento del contributo unificato appare una conseguenza della incontestabilità della determinazione del valore della controversia a opera del giudice che ha declinato la competenza e della translatio iudicii davanti al giudice dichiarato competente).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte