Tributi - In genere - Oneri fiscali collegati al servizio giudiziario (in particolare: contributo unificato per le spese di giustizia) - Adempimento del dovere tributario (in particolare: qualora si intenda contestare la legittimità dell'imposizione tributaria) quale condizione per l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale - Esclusione - Possibilità, al di fuori di tale ipotesi, che il dovere tributario si traduca in oneri all'esercizio del diritto - Necessità comunque di rispettare il principio di proporzionalità e di stretta necessità (nel caso di specie: non fondatezza della questione relativa alla disposizione che prevede che nei procedimenti civili, salve le esenzioni, non sia possibile l'iscrizione a ruolo della causa in caso di omesso versamento del contributo unificato o del minor contributo dovuto per legge). (Classif. 255001).
Se non è possibile subordinare all’adempimento del dovere tributario l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale quando si tratti di contestare la legittimità dell’imposizione tributaria, perché ciò viola l’art. 24 Cost., tuttavia tale possibilità, in ragione dell’attinenza di tale dovere ai valori di solidarietà strutturali nel disegno costituzionale, non è esclusa al di fuori di tale ipotesi. Il dovere tributario può tradursi, pertanto, in oneri concernenti l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale ma ciò, in concreto, può avvenire solo nel rispetto del principio di proporzionalità e della stretta necessità, risultando costituzionalmente legittimo, quindi, solo quando l’adempimento di tale dovere non possa essere adeguatamente tutelato in altro modo. (Precedenti: S. 140/2022 - mass. 44836; S. 522/2002 - mass. 27457; S. 111/1971 - mass. 5615; S. 61/1970 - mass. 4970)
Il contributo unificato, che ha natura tributaria, è pacificamente collegato alla spesa per il servizio giudiziario; né la tenuità dell’importo richiesto può escludere la finalità che lo stesso si prefigge. (Precedenti: S. 42/2013; S. 73/2005 - mass. 29224; S. 142/1976; S. 56/1963).
(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, terza sez. civ., e dal Giudice onorario di pace di Benevento, in riferimento agli artt. 3, con riguardo ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza, 24 e 111 Cost., dell’art. 1, comma 812, lett. a, n. 2, della legge n. 207 del 2024 che prevede, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, che nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato il contributo unificato, ovvero il minor contributo dovuto per legge. La disposizione censurata – emanata in considerazione dell’elevato tasso di evasione del contributo unificato riguardante i processi civili e dell’inefficienza della riscossione coattiva sugli importi più bassi, per i quali anche la Corte costituzionale ha sollecitato sistemi di riscossione più efficaci e tempestivi – supera il test di proporzionalità e di stretta necessità alla cui stregua valutare se il dovere tributario possa legittimamente tradursi in un onere all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale. Anzitutto, diversamente da come sostenuto dai rimettenti, il contributo unificato è collegato alla spesa per il servizio giudiziario e proprio la modestia dell’esborso richiesto giustifica, sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti principi in gioco, la compressione del diritto di agire in giudizio in presenza di un ingiustificato inadempimento del dovere tributario. Non sussiste, poi, l’asserita discriminazione che deriverebbe, nell’ambito del giudizio di cassazione, tra ricorrente principale e incidentale, sul quale non graverebbe mai l’iscrizione a ruolo e il relativo onere fiscale, essendovi invece ipotesi in cui la norma censurata è applicabile al ricorrente incidentale che ha attivato per primo la funzione giurisdizionale, dando impulso al giudizio. Né può darsi, poi, un’irragionevole parificazione delle controversie civili – in quanto tutte soggette al pagamento dello stesso importo minimo, a prescindere dal loro valore – essendo la disposizione censurata rivolta a conseguire in modo rapido il versamento di una quota minima, altrimenti difficilmente incassabile. Con riguardo, ancora, all’asserita discriminazione dei non abbienti, i rimettenti omettono di considerare la disciplina generale dettata in loro favore mediante l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Né, infine, sussiste un’irragionevole disparità di trattamento perché la novella avrebbe introdotto un regime deteriore rispetto a quello precedente, potendo il fluire del tempo costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche e non sussistendo, pertanto, la lamentata disparità per il solo fatto che situazioni pur identiche siano soggette a diversa disciplina ratione temporis). (Precedenti: S. 41/2026 - mass. 47402; S. 7/2024 - mass. 45942; S. 190/2023; S. 120/2021 - mass. 43931; S. 87/2021; S. 51/2019 - mass. 42273; O. 112/2013 - mass. 37103; O. 31/2011 - mass. 35274).