Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Terzi titolari di interessi analoghi a quelli dedotti, o parti di giudizio analogo, ma diverso da quello a quo - Esclusione (nel caso di specie: inammissibilità degli interventi di soggetti individuali, che sono parti di processi analoghi a quello da cui trae origine la questione, e potenzialmente destinatari della norma censurata). (Classif. 111002).
Nel giudizio di legittimità costituzionale, non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento del terzo [prima dell’applicabilità della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026], la circostanza che quest’ultimo sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione della Corte costituzionale possa influire, in quanto l’accesso avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo. (Precedenti: S. 63/2026 - mass. 47467; O. 85/2025 - mass. 46800).
(Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, nel giudizio di legittimità costituzionale avente a oggetto l’art. 3-bis – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, comma 1, con d.l. n 36 del 2025, come conv., gli interventi di L.G. S.D.S. E C.T. S.D.S. in quanto soggetti individuali, che erano parti di giudizi di accertamento della cittadinanza o comunque destinatari della norma censurata).