Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Toscana - Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito - Individuazione, in particolare, delle suddette finalità - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento penale e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., della intera legge reg. Toscana n. 16 del 2025, che detta modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024, relative al suicidio medicalmente assistito, nonché dell’art. 1 della medesima legge regionale, che individua le suddette finalità. La legge regionale impugnata, nel suo complesso, non viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale. L’area di non punibilità di condotte astrattamente sussumibili nella fattispecie penale di istigazione o aiuto al suicidio di cui all’art. 580 cod. pen. resta, infatti, quella determinata dalla citata sentenza n. 242 del 2019. La legge regionale impugnata affida la verifica dei requisiti sostanziali del suicidio medicalmente assistito al Servizio sanitario regionale, al quale è altresì conferito il compito di stabilirne le modalità di esecuzione, previa acquisizione del parere del comitato sugli aspetti etici: in conformità, dunque, anche ai due requisiti procedimentali individuati dalla sentenza n. 242 del 2019. Né crea di per sé una ingiustificata disparità sul territorio nazionale rendere operativa nel solo territorio toscano una causa di non punibilità rispetto a un reato disciplinato dal cod. pen., perché l’area di non punibilità (che affida al servizio sanitario e ai comitati etici il riscontro nel caso concreto dei quattro requisiti sostanziali per l’accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio) copre l’intero territorio nazionale. Quanto all’art. 1, tale disposizione enuncia semplicemente la finalità di fornire – attraverso una legge riconducibile alla competenza concorrente legislativa in materia di tutela della salute – indicazioni operative di dettaglio al SSR per assicurare l’assistenza alle persone che si trovino nelle condizioni indicate dalle sentenze indicate. Quanto al comma 4 dell’art. 7, esso si limita a stabilire l’ovvio principio che le aziende unità sanitarie locali conformano i procedimenti disciplinati dalla presente legge alla disciplina statale. Quanto all’art. 8, che stabilisce la gratuità delle prestazioni e dei trattamenti effettuati dal servizio sanitario regionale nell’ambito del percorso terapeutico assistenziale del suicidio medicalmente assistito, esso non appare, all’evidenza, in contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorso statale. Quanto all’art. 9, infine, esso è norma finanziaria meramente accessoria rispetto alla precedente, stabilendo la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge. Anche in questo caso, essa non appare in contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorso statale. (Precedenti: S. 135/2024 - mass. 46213; S. 242/2019 - mass. 40813).