Sentenza 42/2026 (ECLI:IT:COST:2026:42)
Massima numero 47359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  11/02/2026;  Decisione del  11/02/2026
Deposito del 27/03/2026; Pubblicazione in G. U. 01/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47358  47360  47361


Titolo
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Tutela della coscienza individuale, quale riflesso della dignità della persona - Possibile esenzione, a suo favore, di doveri inderogabili (c.d. obiezione di coscienza) - Limiti - Necessità di bilanciamento con altri doveri o beni costituzionali - Divieto, in ogni caso, di introdurre misure di pressione sui convincimenti personali - In particolare: obiezione di coscienza e interruzione volontaria di gravidanza - Tutela ampia, configurata mediante dichiarazione unilaterale recettizia. (Classif. 081001).

Testo

La sfera intima della coscienza individuale, che trova fondamento sia nell’art. 2 che nell’art. 21 Cost., deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana e rappresenta un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate – c.d. obiezione di coscienza – dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili. (Precedenti: S. 271/2000; S. 467/1991 - mass. 17727).

 La protezione dei diritti della coscienza non può ritenersi illimitata e incondizionata: spetta al legislatore, nel limite di quanto strettamente necessario alla tutela dell’interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale contrapposto, bilanciarla con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale, al fine di stabilire il punto di equilibrio tra la coscienza individuale e le facoltà ch’essa reclama e i complessivi, inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale che la Costituzione impone. Allo stesso tempo, una volta che all’elemento della coscienza si sia dato un valore caratterizzante la disciplina positiva, non si può disconoscerlo e predisporre misure di pressione rivolte a provocare il mutamento delle convinzioni e dei comportamenti secondo coscienza. (Precedenti: S. 43/1997; S. 467/1991 - mass. 17726, 17727).

All’interno della legge n. 194 del 1978, disciplinante l’interruzione volontaria di gravidanza, e, in particolare, dell’art. 9, che mostra una volontà legislativa tesa a valorizzare fortemente il rilievo costituzionale che assume la libertà di coscienza, tradizionalmente individuata, fin da epoche molto lontane, come carattere essenziale dell’irriducibile identità della persona umana, l’obiezione di coscienza è riconosciuta in termini molto ampi, al punto da essere configurata come una semplice dichiarazione unilaterale recettizia, sostanzialmente manifestabile in qualsiasi momento del rapporto di lavoro, senza alcuna conseguenza.

 

 



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 21

Altri parametri e norme interposte

legge  22/05/1978  n. 194  art. 9