Ordinanza 552/1988 (ECLI:IT:COST:1988:552)
Massima numero 13115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/05/1988;  Decisione del  10/05/1988
Deposito del 12/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 552/88. PROVINCIA DI BOLZANO - USI CIVICI DI PASCOLO - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
L'intervenuta abrogazione della disposizione di legge provinciale che attribuiva alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in materia di usi civici di pascolo rende immediatamente applicabile, anche nei giudizi pendenti, la legislazione statale che attribuisce le medesime controversie al Commissario per gli usi civici, onde va dichiarata manifestamente inammissibile - per sopravvenuto difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale sollevata, anteriormente all'abrogazione, con riguardo alla suddetta disposizione provinciale. (Manifesta inammissibilita' della questione proposta in riferimento agli artt. 4 e 8 dello Statuto per il Trentino- Alto Adige e relativa all'art.4, comma terzo, L. prov. Bolzano 12 giugno 1980 n.16, abrogato dall'art. 20, L. prov. 26 marzo 1982 n. 10).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

legge provincia Bolzano  20/03/1982  n. 10  art. 20