Sentenza 555/1988 (ECLI:IT:COST:1988:555)
Massima numero 11889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:
11893
Titolo
SENT. 555/88 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - A.N.A.S. - COMPARTIMENTO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - TRASFERIMENTO DA BOLZANO A TRENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 555/88 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - A.N.A.S. - COMPARTIMENTO PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - TRASFERIMENTO DA BOLZANO A TRENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La legge di ristrutturazione dell'A.N.A.S. - localizzando la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione, con conseguente spostamento da Bolzano a Trento del compartimento per il Trentino Alto Adige - non viola la competenza legislativa spettante alla Provincia di Bolzano in materia di viabilita' di interesse provinciale, trattandosi di disciplina concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi apparati. Detto spostamento non puo' comunque pregiudicare le garanzie ('ex' art. 89, commi quinto e sesto, dello Statuto) concernenti i trasferimenti del personale in servizio negli uffici statali della Provincia, e, in particolare, del personale di lingua tedesca. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 21, commi primo e quarto, L. 26 marzo 1986 n. 86, in riferimento all'art. 10 Cost., ed agli artt. 89, commi primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto speciale per il T.A.A.).
La legge di ristrutturazione dell'A.N.A.S. - localizzando la sede dei compartimenti nei capoluoghi di regione, con conseguente spostamento da Bolzano a Trento del compartimento per il Trentino Alto Adige - non viola la competenza legislativa spettante alla Provincia di Bolzano in materia di viabilita' di interesse provinciale, trattandosi di disciplina concernente l'organizzazione dei servizi relativi alle strade statali e dei connessi apparati. Detto spostamento non puo' comunque pregiudicare le garanzie ('ex' art. 89, commi quinto e sesto, dello Statuto) concernenti i trasferimenti del personale in servizio negli uffici statali della Provincia, e, in particolare, del personale di lingua tedesca. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4 e 21, commi primo e quarto, L. 26 marzo 1986 n. 86, in riferimento all'art. 10 Cost., ed agli artt. 89, commi primo e quinto, 100 e 107 dello Statuto speciale per il T.A.A.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
co. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 11
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 12
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 13
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 13
co. 5
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 15
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 20