Sentenza 556/1988 (ECLI:IT:COST:1988:556)
Massima numero 11905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/05/1988;  Decisione del  11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 556/88. REGIONE SARDEGNA - ENTI LOCALI TERRITORIALI - DELIBERAZIONI - MANCATA PUBBLICAZIONE NEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA ADOZIONE E PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI - COMMINATORIA DI DECADENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La Regione Sardegna, avendo unicamente competenza legislativa in materia di controlli sugli atti degli enti locali (ai sensi dell'art. 46 dello Statuto) ma non quella in materia di ordinamento degli enti locali, non puo' prevedere, con propria legge, la comminatoria di decadenza ove non si provveda alla pubblicazione (nei termini e per la durata stabiliti) delle deliberazioni degli stessi enti. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge regionale della Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62, nella parte in cui prevede la decadenza delle deliberazioni dei Comuni, Province, Comunita' montane, organismi comprensoriali e Consorzi che non siano pubblicate entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

statuto regione Sardegna  art. 5

statuto regione Sardegna  art. 46

Altri parametri e norme interposte