Sentenza 557/1988 (ECLI:IT:COST:1988:557)
Massima numero 11909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  11/05/1988;  Decisione del  11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  11906


Titolo
SENT. 557/88 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA' - ESCLUSIONE IN PRESENZA DI FIGLI LEGITTIMI O LEGITTIMATI DELL'ADOTTANTE, BENCHE' MAGGIORENNI E CONSENZIENTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Il coniuge e i discendenti dell'adottante, in quanto membri della famiglia legittima, sono egualmente interessati, sia sotto l'aspetto morale che patrimoniale, dagli effetti dell'adozione, sicche' nessun motivo razionale sussiste per ritenere che il rispettivo assenso all'adozione sia sufficiente a tutelare la posizione del coniuge (art. 297, comma primo, cod. civ.), ma non quella, sostanzialmente identica, dei figli.Pertanto, l'art. 291 cod. civ. - secondo cui l'esistenza di discendenti legittimi o legittimati dell'adottante osta all'adozione di persona maggiorenne - e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 297    co. 1