Sentenza 559/1988 (ECLI:IT:COST:1988:559)
Massima numero 9133
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Titolo
SENT. 559/88 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE ALLA REGIONE - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (FUNZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, DELEGATE EX ART. 52 D.P.R. 616/1977).
SENT. 559/88 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE (GIUDIZIO PER) - FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE ALLA REGIONE - AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (FUNZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, DELEGATE EX ART. 52 D.P.R. 616/1977).
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra Stato e regioni vertente su funzioni delegate solo ove queste possano essere considerate parte integrante della sfera di competenze costituzionalmente garantita alle regioni. Al qual fine non e' sufficiente (pur se ovviamente necessaria) la natura esecutiva od integrativa di disposizioni formalmente costituzionali, rivestita dall'atto legislativo recante la delega, ma occorre anche che le competenze delegate (per il modo in cui sono disciplinate e per il fine in vista del quale sono conferite) costituiscano una integrazione necessaria delle competenze "proprie": come nel caso delle competenze delegate con D.P.R. 1977 n. 616, per rendere possibile l'"esercizio organico" di funzioni contestualmente trasferite alle regioni [nella specie: funzioni in materia di distributori di carburanti delegate ex art. 52 lett. a) d.P.R. cit.]. - cfr. S.nn. 39/1957; 11/1959; 36/1960; 40/1972; 111/1976; 97/1977; 359/1985; 152, 153/1986; 302/1988.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione fra Stato e regioni vertente su funzioni delegate solo ove queste possano essere considerate parte integrante della sfera di competenze costituzionalmente garantita alle regioni. Al qual fine non e' sufficiente (pur se ovviamente necessaria) la natura esecutiva od integrativa di disposizioni formalmente costituzionali, rivestita dall'atto legislativo recante la delega, ma occorre anche che le competenze delegate (per il modo in cui sono disciplinate e per il fine in vista del quale sono conferite) costituiscano una integrazione necessaria delle competenze "proprie": come nel caso delle competenze delegate con D.P.R. 1977 n. 616, per rendere possibile l'"esercizio organico" di funzioni contestualmente trasferite alle regioni [nella specie: funzioni in materia di distributori di carburanti delegate ex art. 52 lett. a) d.P.R. cit.]. - cfr. S.nn. 39/1957; 11/1959; 36/1960; 40/1972; 111/1976; 97/1977; 359/1985; 152, 153/1986; 302/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 22/07/1975
n. 382
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 52 lett.a)