Sentenza 559/1988 (ECLI:IT:COST:1988:559)
Massima numero 9137
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/05/1988;  Decisione del  11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Massime associate alla pronuncia:  9133  9136  9138


Titolo
SENT. 559/88 C. REGIONI A STATUTO COMUNE - LOMBARDIA, LAZIO, VENETO, TOSCANA - DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - DIRETTIVE STATUALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA (CON I CONTENUTI DI CUI AI PUNTI 4, NEL SUO COMPLESSO, 8, 15 D.P.C.M. 8/7/1978 E 6, 7 D.P.C.M. 31/12/1982) - CARATTERE NON INVASIVO.

Testo
Le disposizioni di cui ai punti 8 del d.P.C.M. 8 luglio 1978 e 6 del d.P.C.M. 31 dicembre 1982 (integrativo del precedente) non contengono "direttive" in senso tecnico, ma norme interpretative di competenze statuali (relativamente agli impianti ubicati lungo le autostrade ovvero utilizzati esclusivamente da autoveicoli impiegati per l'esercizio di funzioni statali); mentre quelle di cui ai punti 4 (in tema di piani di distribuzione geografica degli impianti) e 15 (sugli orari di apertura dei distributori) del citato decreto del '78 ed al punto 7 del d.P.C.M. 1982 (prevedente condizioni per il rilascio delle concessioni per l'installazione di impianti di distribuzione ad uso privato all'interno di cantieri ecc.) non travalicano i limiti del potere statuale di indirizzo. Onde restano in ogni caso rispettate (e neppure implicitamente revocate) le funzioni delegate alle regioni nella surriferita materia. (Spettanza allo Stato del potere di impartire direttive alle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni in materia di distributori di carburanti con i contenuti di cui ai punti 4, nel suo complesso, 8 e 15 d.P.C.M. 8/7/1978 ed ai punti 6, 7 d.P.C.M. 31 dicembre 1982).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 0