Sentenza 560/1988 (ECLI:IT:COST:1988:560)
Massima numero 11915
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
11/05/1988; Decisione del
11/05/1988
Deposito del 19/05/1988; Pubblicazione in G. U. 25/05/1988
Titolo
SENT. 560/88 A. REGIONI IN GENERE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO (FUNZIONE DI) - ESERCIZIO MEDIANTE ATTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO - COMPATIBILITA' CON LA GARANZIA COSTITUZIONALE DELL'AUTONOMIA LEGISLATIVA REGIONALE.
SENT. 560/88 A. REGIONI IN GENERE - INDIRIZZO E COORDINAMENTO (FUNZIONE DI) - ESERCIZIO MEDIANTE ATTO LEGISLATIVO O AMMINISTRATIVO - COMPATIBILITA' CON LA GARANZIA COSTITUZIONALE DELL'AUTONOMIA LEGISLATIVA REGIONALE.
Testo
L'indirizzo e coordinamento statale e' preordinato al perseguimento di esigenze unitarie attinenti alle funzioni regionali amministrative, e dunque solo indirettamente puo' incidere sull'attivita' regionale legislativa, a quest'ultima richiedendosi soltanto di non vanificare le predette esigenze unitarie (e potendo essa conunque sopperire alle medesime esigenze mediante misure proprie equipollenti, singolarmente o nel complesso, a quelle dettate nell'atto statale). Trattasi pertanto di un potere che non puo' ritenersi radicalmente incompatibile con l'autonomia (legislativa) regionale, neppure quando - anziche' con legge - esso abbia luogo in via governativa; ne' in tal caso si verifica un'inversione della gerarchia delle fonti, in quanto deve necessariamente sussistere una norma di legge che dia fondamento al potere e stabilisca elementi precettivi (criteri generali) idonei a vincolarne l'esercizio si' da escludere l'arbitrio dell'autorita' governativa e la compressione dell'autonomia regionale oltre quanto e' strettamente necessario rispetto alle esigenze unitarie. - S.n. 150/1982 (su principio di legalita' e indirizzo e coordinamento governativo).
L'indirizzo e coordinamento statale e' preordinato al perseguimento di esigenze unitarie attinenti alle funzioni regionali amministrative, e dunque solo indirettamente puo' incidere sull'attivita' regionale legislativa, a quest'ultima richiedendosi soltanto di non vanificare le predette esigenze unitarie (e potendo essa conunque sopperire alle medesime esigenze mediante misure proprie equipollenti, singolarmente o nel complesso, a quelle dettate nell'atto statale). Trattasi pertanto di un potere che non puo' ritenersi radicalmente incompatibile con l'autonomia (legislativa) regionale, neppure quando - anziche' con legge - esso abbia luogo in via governativa; ne' in tal caso si verifica un'inversione della gerarchia delle fonti, in quanto deve necessariamente sussistere una norma di legge che dia fondamento al potere e stabilisca elementi precettivi (criteri generali) idonei a vincolarne l'esercizio si' da escludere l'arbitrio dell'autorita' governativa e la compressione dell'autonomia regionale oltre quanto e' strettamente necessario rispetto alle esigenze unitarie. - S.n. 150/1982 (su principio di legalita' e indirizzo e coordinamento governativo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte